27/02/2012

Sentenza Corte Giustizia - Pacchetti "tutto compreso"

Sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla tutela dei viaggiatori con pacchetti “tutto compreso”

La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata in ordine all’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 90/314/CEE, riguardante le garanzie riconosciute ai viaggiatori che acquistano pacchetti turistici “tutto compreso”. In particolare, la norma in questione riconosce al consumatore il diritto di avere il rimborso di quanto speso e di essere rimpatriato in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e venditore del viaggio per tutelare il consumatore contro le conseguenze del fallimento, indipendentemente dalle cause del medesimo (sent. 15 giugno 1999, Rechberger e.a ).
Pertanto la Corte ha ritenuto che l’interpretazione corretta della ratio legis dell’art. 7 della direttiva 90/314/CEE deve comprendere anche il caso in cui l’insolvenza sia determinata dalla condotta fraudolenta dell’organizzatore del viaggio.

«Direttiva 90/314/CEE – Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” – Articolo 7 – Protezione contro il rischio di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del viaggio “tutto compreso” – Ambito di applicazione – Insolvenza dell’organizzatore dovuta ad un utilizzo fraudolento dei fondi depositati dal consumatore»

corte di giustizia

Sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Blödel‑Pawlik e la HanseMerkur Reiseversicherung AG (in prosieguo: la «HanseMerkur Reiseversicherung») in merito al negato rimborso, da parte di quest’ultima, del prezzo relativo ad un viaggio «tutto compreso» pagato dal consumatore, ma al quale l’organizzatore del viaggio non ha dato esecuzione.

 

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3. Ai sensi rispettivamente del settimo, del diciottesimo, del ventunesimo e del ventiduesimo considerando della direttiva 90/314:

«considerando che il turismo svolge un ruolo sempre più importante nell’economia degli Stati membri; che i servizi tutto compreso rappresentano una parte essenziale dell’attività turistica; che l’industria dei servizi tutto compreso negli Stati membri riceverebbe un notevole impulso all’espansione ed all’aumento della produttività dall’adozione di un minimo di norme comuni intese a conferirle una dimensione comunitaria; (…)

(...)

considerando che l’organizzatore e/o il venditore parti del contratto devono essere responsabili nei confronti del consumatore dell’adempimento degli obblighi contrattuali; che inoltre l’organizzatore e il venditore devono essere responsabili dei danni risultanti per il consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, a meno che le mancanze constatate nell’adempimento del contratto non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi;

(...)

considerando che sarebbe opportuno, sia per il consumatore che per gli operatori di servizi tutto compreso[,] che l’organizzatore o il venditore siano tenuti a dare prove sufficienti di disporre di garanzie in caso di insolvenza o di fallimento;

considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare o di mantenere in vigore disposizioni più severe in materia di viaggi “tutto compreso” al fine di tutelare il consumatore».

 

4. L’articolo 1 della medesima direttiva prevede quanto segue:

«La presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici “tutto compreso” venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità».

 

5. L’articolo 4, paragrafo 6, primo comma, della suddetta direttiva così dispone:

«Allorché il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 5 oppure se, per qualsiasi motivo, tranne la colpa del consumatore, l’organizzazione annulla il servizio tutto compreso prima della partenza, il consumatore ha diritto:

a) ad usufruire di un altro servizio tutto compreso di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore e/o il venditore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;

b) oppure ad essere rimborsato quanto prima della totalità dell’importo da lui pagato in applicazione del contratto».

(...) 

Continua a leggere questa sentenza qui.

20/05/2011

Professioni turistiche mancano fondi per esami di abilitazione

E incredibile ma vero!

L'Italia deve organizzarsi meglio per fare fronte alla domanda turistica. E come minimo, permettere ai candidati alle professioni turistiche di poter iscriversi a dei bandi per sostenere esami abilitativi. Leggi questo annuncio della provincia di mantova e dimmi che ne pensi.

Esami per l'abilitazione delle professioni turistiche - comunicazione

La Provincia di Mantova - Servizio Turismo - informa che nel 2011 - non emanerà i bandi d'esame per l'abilitazione delle seguenti professioni turistiche:

  • Accompagnatore Turistico,
  • Guida Turistica,
  • Direttore Tecnico di agenzia viaggio e turismo.

Come noto, da alcuni anni la Regione Lombardia ha delegato tale funzione alle Province: la mancata erogazione dei corrispondenti fondi nell'anno in corso non permette alla Provincia di Mantova (così come ad altre province lombarde) di emanare i bandi sopra citati.


Gli eventuali interessati potranno verificare l'uscita di bandi in altre Province e/o Regioni, nonché verificare l'uscita dei bandi provinciali nel 2012 dalle pagine del sito della Provincia di Mantova < bandi, concorsi, contributi.

 

per informazioni:


segnalazione a cura di: Provincia di Mantova, Servizio Turismo - piazza Mantegna, 6 - 46100 Mantova - www.provincia.mantova.it - www.turismo.mantova.it

La legge è chiara e comanda alle province di organizzare ogni anno bandi d'esami per l'accesso alle professioni turistiche ma nei fatti, solo poche province italiane emettono bandi ogni anno sopratutto in Lombardia e in Veneto. Il resto dell'Italia è passivo e non agevola per niente i giovani che hanno l'obiettivo di diventare accompagnatori turistici o guide turistiche, per fare due esempi.

Per fortuna, se vuoi diventare accompagnatore turistico puoi benissimo iscriverti in un'altra provincia italiana e una volta superato l'esame abilitativo, lavorare in tutto il paese. Clicca qui per consultare gli ultimi bandi in Italia.  

13/10/2010

Varato il nuovo Codice del Turismo

E stato varato il 7 ottobre scorso, il nuovo "Codice del Turismo"

Riporto di seguito un estratto dell'articolo pubblicato sul sito ufficiale del Ministro del Turismo, Michela Vittoria Brambilla.

Il 7 ottobre è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Codice del Turismo, che risponde ad un esigenza di semplificazione e riordino della legislazione in materia, che turisti ed operatori del mercato del turismo attendevano da tempo.
"Sono molto soddisfatta del pregevole lavoro svolto dal Ministero del Turismo e dagli altri Ministeri coinvolti, che ha potuto contare sull'apporto delle migliori professionalità nel campo giuridico del settore, così come sul contributo fornito dalle associazioni di categoria, con le quali si avvia ora l'ultimo confronto". Con queste parole il Ministro del Turismo, On. Michela Vittoria Brambilla, commenta l'avvenuta approvazione del Codice del Turismo.
"Con il riordino del quadro normativo di riferimento, la nostra iniziativa legislativa conferisce certezza e sicurezza a tutti i soggetti coinvolti, siano essi gli operatori o i turisti, e rappresenta, senza ombra di dubbio, una straordinaria occasione per la crescita e lo sviluppo di un settore strategico per l'economia del Paese, anche grazie all'introduzione di istituti di semplificazione, incentivazione e valorizzazione." - continua il Ministro Brambilla - "In forza della delega è stato infatti realizzato un incisivo riordino che si traduce in una vera e propria riforma del settore, con l'obiettivo di tutelare il turista, aiutare le imprese, stimolare la riqualificazione dell'offerta turistica nell'ottica di una maggiore competitività del sistema Italia nel suo complesso."
Il decreto legislativo recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" persegue infatti diversi obiettivi concorrenti, tra i quali quelli di assicurare la ripartizione degli interventi pubblici di settore per settori omogenei; garantire una moderna regolazione del mercato turistico in linea con le legislazioni europee; favorire la modernizzazione dell'erogazione dell'offerta turistica attraverso l'adeguamento della disciplina vigente alle migliori tecnologie informatiche, di sicurezza, di tutela ambientale; prevedere incentivi e sostegni mirati per le piccole e medie imprese turistiche; adottare strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti a carico degli operatori del settore.

Se vuoi leggere tutto l'articolo, clicca qui...

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Il turismo che sappiamo rappresenta quasi il 10% del PIL nazionale di cui l’importanza del comparto per il Belpaese.

 All’entrata in vigore del decreto legislativo denominato “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” saranno passate quasi 10 anni dalla Legge Quadro n. 135 del 29 marzo 2001 che ha ridefinito parte della legislazione italiana in materia turistica. Poco tempo dopo, era stato attribuita alle Regioni, con la riforma del Titolo V della Costituzione la potestà legislativa in materia turistica.

Il nuovo “Codice del Turismo” è composto da 74 articoli suddivisi in 7 Titoli e individua le competenze statali in ambito turistico, propone un nuovo concetto di impresa turistica, disciplina le professioni turistiche, le strutture ricettive e le agenzie di viaggio, definisce le tipologie di prodotto turistico, e fissa alcune norme per la tutela del turista. L’On. Michela Vittoria Brambilla saluta la neo-legislazione, come “una straordinaria occasione per la crescita e lo sviluppo di un settore strategico per l’economia del Paese”,

il Codice riscuota però da numerose associazioni di categoria che lo considerano lesivo degli interessi dell’industria turistica italiana, una certa opposizione come nel caso della presidente della Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo (Fiavet), Cinzia Renzi e del presidente di Assobalneari Italia, Renato Papagni.

A priori però, l’obiettivo della nuova legge è lo sviluppo del turismo nel nostro paese ed è affine alla proposta di Confindustria, Federturismo e PriceWaterhouseCoopers nel loro “Piano nazionale” del turismo che prevede di raddoppiare il PIL proveniente da tutta la filiera turistica entro il 2020, attraverso cinque azioni strategiche.

I prossimi 15 e 16 ottobre si terrà la V Conferenza Nazionale del turismo, ospitata nella splendida cornice di Villa Erba a Cernobbio sul Lago di Como. Crediamo possa essere l’occasione giusta per avviare un serio dibattito tra tutte le parti in causa – associazioni di categoria, regioni, ministero del turismo – che abbia quale obiettivo la reale ripresa del turismo in Italia.